Il Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, ha accolto nei giorni scorsi l’appello proposto contro il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Latina aveva confermato la sospensione della patente di guida disposta per presunto uso di sostanze stupefacenti nei confronti di un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale mortale.
La decisione si inserisce nel lungo strascico giudiziario legato al tragico sinistro avvenuto nel luglio 2020 lungo la via Appia, al chilometro 83, nel tratto al confine tra Latina e Pontinia, in seguito allo scontro tra una Bmw e una Mini. In quell’impatto persero la vita Chiara Battisti, 26 anni, di Latina, e Alessandro Paolucci, 40 anni, di Cisterna, consulente finanziario.
Dagli accertamenti condotti nel corso dei procedimenti collegati è emerso che il conducente della Bmw non si trovava in uno stato di alterazione psicofisica al momento dell’incidente. Sul versante penale, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, aveva già definito la posizione dell’imputato con un proscioglimento in udienza preliminare, rilevando l’assenza di elementi utili a sostenere l’accusa in giudizio e, in base alla ricostruzione della dinamica, la mancanza di condotte riconducibili a violazioni del codice della strada.
Nonostante ciò, a seguito dell’incidente era stata adottata un’ordinanza prefettizia – risalente al novembre 2020 – con la quale veniva disposta la sospensione della patente per tre anni. Contro tale misura è stato presentato ricorso dagli avvocati Simone Andrea Bonomo e Alfredo Frateschi.
Il Tribunale, con decisione assunta dal giudice Stefano Fava, ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato illegittimo il provvedimento prefettizio, evidenziando come, alla luce degli esiti del giudizio civile e dei riscontri acquisiti, non fosse dimostrata la sussistenza dei presupposti per ritenere il giovane alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La sentenza chiude così, almeno sotto il profilo amministrativo e civile, un ulteriore capitolo della vicenda, stabilendo che il conducente non risultava in condizioni tali da giustificare la misura interdittiva disposta nei suoi confronti.







