Il cliente ha (ancora) ragione: l’Istituto di credito smarrisce l’originale del contratto di finanziamento e il Tribunale di Latina dà ragione ai clienti che avevano disconosciuto la firma. Una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo si chiude con la piena vittoria dei consumatori.
Nel 2012 veniva notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina a due consumatori, fondato su una presunta sottoscrizione personale di obbligazioni per la restituzione di un finanziamento.
L’avvocato Simone Andrea Bonomo avviava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Latina, conclusosi con una pronuncia favorevole.
Latina – Si chiude con una vittoria piena per i consumatori il braccio di ferro con un istituto bancario, originato da un contratto di finanziamento per il quale i consumatori, tra le altre eccezioni, disconoscevano la firma apposta sullo stesso.
Il nodo della controversia era il disconoscimento delle sottoscrizioni in assenza degli originali. Fin dall’inizio l’avvocato Bonomo ha incentrato la linea difensiva su un punto preciso: il disconoscimento delle sottoscrizioni in calce al contratto medesimo.
Nel giudizio di opposizione il Tribunale di Latina ha dato ragione ai consumatori, evidenziando che il disconoscimento operato appariva sufficientemente specifico e determinato, con esatta individuazione del motivo di contestazione, avverso il quale la parte opposta aveva formulato istanza di verificazione da effettuarsi sulla copia fotostatica.
La svolta processuale è stata la seguente: l’istituto di credito non ha prodotto l’originale del contratto di finanziamento, poiché smarrito nel corso delle varie cessioni del credito, cosicché il Giudice non ha potuto disporre una perizia grafologica su un documento fotocopiato e, di conseguenza, non è stato possibile accertare l’esistenza del contratto di finanziamento.
Il Tribunale di Latina, con sentenza dell’11.12.2025, ha sottolineato in particolare che il documento fotocopiato utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo di circa 46.000 euro, stante il formale disconoscimento della firma, non è idoneo a costituire prova del credito vantato e, di conseguenza, la somma richiesta non può ritenersi dovuta.
Pertanto il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la banca al pagamento di circa 9.000 euro per spese legali.







