Una complessa vicenda di cessioni di credito si chiude con la piena vittoria del consumatore
Latina – Si chiude con una vittoria piena per il consumatore il lungo braccio di ferro con un istituto bancario, originato da un mutuo acceso nel 2007 per l’acquisto della casa di abitazione e finito, anni dopo, in una complessa giostra di cessioni di credito e tentativi di pignoramento. Anche la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata sul caso. La precedente sentenza – secondo I Giudici – non poteva essere appellata, dando ragione al consumatore e condannando l’istituto bancario alla refusione delle spese legali.
Dal mutuo alla procedura esecutiva
La vicenda prende le mosse in provincia di Latina: nel 2007 un consumatore, insieme alla moglie, sottoscrive un mutuo con Banca Antonveneta per acquistare la propria abitazione. Negli anni successivi, il relativo credito viene coinvolto in una serie di operazioni straordinarie – cessioni in blocco e scissioni societarie – che finiscono per rendere incerta l’individuazione dell’effettivo titolare del credito.
Al termine di questo percorso, il cittadino si vede notificare un pignoramento sulla casa. La difesa – composta dall’avvocato Simone Andrea Bonomo e dal dottor Antonio G. Sannino – reagisce con un’opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, ottenendo una prima pronuncia favorevole.
Il nodo: chi è davvero il creditore?
Fin dall’inizio l’avvocato Bonomo incentra la linea difensiva su un punto preciso: la creditrice procedente non ha provato di essere, a tutti gli effetti, titolare del credito derivante dal mutuo del 2007. In altre parole, l’istituto che chiede il pagamento non dimostra documentalmente di essere subentrato legittimamente nel rapporto.
Sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Latina dà ragione al consumatore, evidenziando una “forte carenza documentale” da parte della banca.
Richiamando il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il giudice osserva che la semplice produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di un’operazione di scissione parziale non è sufficiente a dimostrare che, tra i crediti trasferiti, vi fosse anche quello vantato nei confronti del debitore, ancor più se il Progetto di scissione è laconico sul punto.
Il Tribunale con la sentenza del 21 novembre 2025, sottolinea, in particolare, che “la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso dell’operazione di scissione parziale non consente di affermare con certezza che tra i crediti oggetto del compendio scisso vi fosse anche quello vantato nei confronti di -omissis-”, aggiungendo che “l’atto di scissione, il progetto di scissione e l’allegato 3 (richiamato nel progetto di scissione), non consentono di individuare con certezza il compendio scisso […]. Né gli ulteriori documenti prodotti dall’opponente hanno colmato le carenze probatorie.”
Infine la Corte d’Appello di Roma ha messo un punto all’annosa vicenda.







