La Corte di cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso, in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010 ha ribadito che la TIA non deve essere assogettata all’IVA. Si rimette in moto il processo delle istanze di rimborso che le Finanze avevano tentato di bloccare con la circolare nel 2010, dagli effetti di tale decisione non è immune la TIA2 Introdotta nel 2011 nel Comune di Latina.
«Purtroppo – dice Giorgio De Marchis – l’importante decisione della Cassazione arriva dopo che le Commissioni tributarie del capoluogo, facendo leva sulla circolare delle Finanze, avevano rinviato per incompetenza molto istanze presentate dai cittadini di Latna. Bisogna ricordare che, grazie alla campagna del PD, le fatture degli anni 2010-2011 stanno arrivando al netto dell’IVA, che può ancora essere recuperata sulle fatture per le annualità comprese tra il 2006 al 2009».
La sentenza della Cassazione contiene una importante novità per il Comune di Latina, infatti la Corte con la decisione assunta smentisce l’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010 con il quale la Tia2 è stata dichiarata entrata patrimoniale.
«Questo fatto – dice Alessandro Cozzolino – rappresenta una novità della quale bisogna tenere conto nella formunlazione del PEF e nella determinazione della TIA 2 per il 2012, in quanto come è semplice intuire l’IVA non deve essere conteggiata nemmeno per la TIA 2, diversamente da quanto si sta facendo nel Comune di Latina».
Va ricordato che a 18.833.438 del PEF 2012 andrebbe aggiunta l’IVA e questo farebbe crescere di molto le bollette.
«La questione verrà posta ufficialmente all’attenzione della Commissione Bilancio e Ambiente – afferma Fabrizio Mattioli – per conoscere anticipatamente come il Comune intende comportarsi per affrontare e risolvere il problema, senza mettere i cittadini davanti ai problemi legati alla presentazione dei ricorsi».
Il gruppo consiliare del PD presenterà una mozione consiliare chiedendo all’amministrazione comunale di adire la magistratura ordinaria per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 del DL 78/2010 che ha dichiarato la Tia 2 entrata patrimoniale assogettabile all’IVA.
«Con la nostra azione -concludono De Marchis, Cozzolino e Mattioli – intendiamo continuare a tutelare i contribuenti pontini per troppi anni vessati dalla Latina Ambiente e dalle scelte sbagliate delle maggioranze di centrodestra, tra l’altro la sentenza legittima di nuovo il percorso dei ricorsi per il rimborso dell’IVA che ci auguriamo venga restituita al più presto ai cittadini».








