Latina – Si chiude con una vittoria piena per il consumatore il lungo braccio di ferro con un istituto bancario, originato da un mutuo acceso a ridosso della c.d. crisi del 2008 e finito, anni dopo, in delle complesse cessioni di credito tra enti finanziari e società di recupero crediti.
Una decisione che fa riemergere la pratica “anomala” delle banche ed istituti cessionari le quali, a seguito di cessioni in blocco ex art 58 TUB ovvero scissioni parziali ex art 57 TUB, avviano procedure esecutive senza tuttavia riuscire a dimostrare di aver effettivamente diritto a riscuotere il credito azionato e dunque la titolarità dello stesso.
La vicenda prende le mosse in provincia di Latina nel periodo antecedente la crisi del 2008: un consumatore sottoscrive un mutuo con un noto istituto bancario per acquistare la propria abitazione. Successivamente, il credito veniva coinvolto in una serie di operazioni di cessioni in blocco e scissioni societarie, che hanno determinato una sostanziale incertezza circa l’individuazione dell’effettivo titolare del credito.
Al termine di questo percorso, il cittadino si vede notificare un pignoramento sulla casa. La difesa – composta dall’avvocato Simone Andrea Bonomo e dal dottor Antonio G. Sannino – reagisce con un’opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, ottenendo una prima pronuncia favorevole. L’istituto bancario introduce un ulteriore giudizio di merito, nel tentativo di recuperare le somme asseritamente dovute in forza del contratto di mutuo sottoscritto anni prima.
Il nodo: chi è davvero il creditore?
Fin dall’inizio l’avvocato Bonomo incentra la linea difensiva su un punto preciso: la creditrice procedente non ha provato di essere, a tutti gli effetti, titolare del credito derivante dal vecchio mutuo. In altre parole, l’istituto che chiede il pagamento non dimostra documentalmente di essere subentrato legittimamente nel rapporto.
Sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Latina dà ragione al consumatore, evidenziando una “forte carenza documentale” da parte della banca.
Richiamando il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il giudice osserva che la semplice produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di un’operazione di scissione parziale non è sufficiente a dimostrare che, tra i crediti trasferiti, vi fosse anche quello vantato nei confronti del debitore, ancor più se il Progetto di scissione è vago ed incerto sul punto.
Il Tribunale di Latina, sottolinea, in particolare, che “la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso dell’operazione di scissione parziale non consente di affermare con certezza che tra i crediti oggetto del compendio scisso vi fosse anche quello vantato nei confronti di -omissis-”, aggiungendo che l’atto di scissione, il progetto di scissione non consentono di individuare con certezza il compendio scisso […]. Né gli ulteriori documenti prodotti dall’opponente hanno colmato le carenze probatorie.
La decisione del Tribunale di Latina mette ancora una volta sotto i riflettori una pratica diffusa: quella degli istituti bancari e dei cessionari di crediti che avviano procedure esecutive facendo leva su operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB o su scissioni parziali, senza però documentare in modo puntuale e rigoroso la catena dei passaggi che li legittimerebbe a riscuotere il credito.







